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set 26

Nuovo spesometro da inviare entro il 5 ottobre

Il D.L. 193/2016 ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture attraverso il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. Adempimento che sostituisce il cosiddetto spesometro. I dati da trasmettere sono, relativamente ad ogni documento emesso o acquisito, i dati identificativi del cedente o prestatore e del cessionario o committente, la data ed il numero del documento, la data di registrazione, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata, l’importo dell’imposta e la tipologia dell’operazione.

Suppostax spesometro

L’invio lo possono fare direttamente i contribuenti (?!?!?!?!!? – la procedura è sufficientemente complessa da sconsigliare questa soluzione) oppure può essere fatto tramite soggetti abilitati (commercialisti, CAF, etc.) secondo le modalità di trasmissione dati di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.58793 del 27 marzo 2017.

TUTTI gli apicoltori in possesso di partita IVA (soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto) sono tenuti a rispettare l’obbligo, indipendentemente dal regime fiscale che hanno adottato. Sono esonerati solo quegli apicoltori che hanno più del 50% degli alveari dichiarati in apiari ubicati in aree di montagna (zone montane di cui all’art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601).

Per quanto riguarda gli apicoltori in regime di esonero ai sensi dell’art.34 comma 6 del DPR 633/1972 (con volume d’affari inferiore ai 7.000,00 euro) si ritiene che l’interpretazione più corretta del provvedimento preveda esclusivamente l’invio dei dati relativi alle autofatture (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°1 del 7 febbraio 2017).  

Dopo varie proroghe, in parte dovute alla complessità del nuovo adempimento ed in parte giustificate dal cattivo funzionamento del sistema telematico dell’Agenzia delle entrate, la nuova scadenza è stata fissata al 5 ottobre p.v., anche se non sono esclusi ulteriori slittamenti.

L’omissione o l’errata trasmissione dei dati (comunque sanabili attraverso il ravvedimento operoso) è punita con la sanzione amministrativa di euro 2,00 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun trimestre.

 

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