Si applicano a tutti quei medicinali veterinari autorizzati, anche a quelli con modalità di dispensazione senza obbligo di prescrizione veterinaria (SOP), utilizzati nei trattati di animali destinati alla produzione di alimenti.
Gli allevamenti familiari1 – come indicato nel sistema I&R – non devono registrare i trattamenti su modelli vidimati dai servizi veterinari locali, ma devono registrare tali trattamenti su supporti personalizzati (non vidimati), ai fini della verifica delle disposizioni impartite con le note ministeriali di accompagnamento delle linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor . A tal proposito si consiglia l’uso del modello allegato – senza la vidimazione da parte dei servizi veterinari.
Gli obblighi di registrazione sono in capo ai proprietari e, qualora gli alveari non siano tenuti da loro, ai detentori. La registrazione dei trattamenti deve avvenire entro 48 ore e deve restare a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno cinque anni.
Dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei trattamenti avvengono esclusivamente in formato elettronico. La intensa interlocuzione che c’è stata tra Ministero della Salute e organizzazioni di rappresentanza del settore – alla quale ha partecipato con ruolo attivo anche Miele in Cooperativa, che ha anche rappresentato posizioni formali per iscritto – ha consentito l’applicazione di una deroga per il settore apistico. Le registrazioni continueranno ad essere su un documento cartaceo a pagine prenumerate, vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente (vedi modello allegato).
Le rimanenze di medicinale veterinario al termine delle prescritte terapie – ndr che in apicoltura vanno intese nell’ottica di protocollo annuale – devono essere riportate nella colonna corrispondente “N.confezioni residue o q.tà”. Nel caso di utilizzo dovrà essere fatto sempre riferimento al medicinale veterinario utilizzato, presente come rimanenza.
L’utilizzo del medicinale veterinario deve essere sempre caratterizzato da prudenza e responsabilità, tra le quali il rispetto delle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo in merito a dosaggio, modalità di somministrazione, tempi di somministrazione e durata del trattamento.
Il regolamento (UE) 2016/429 dal quale scaturiscono le nuove norme in materia di registrazione dei farmaci veterinari, auspica, in più “considerando” una fattiva collaborazione tra apicoltori e veterinari. In tal senso, anche per consentire agli apicoltori di fare fronte alle nuove responsabilità, le Associazioni promuoveranno, in collaborazione con i veterinari, momenti di formazione e aggiornamento professionale.
1 Per la dichiarazione di allevamento familiare da parte dell’apicoltore il numero massimo di alveari è pari a 10.
1 – Dlgs-27-02022021-Registro-trattamenti-elettronico_art 14
2 – Addendum – Registro dei trattamenti elettronico_19012022.docx
3 – FAI-MIC_MINSALUTE Farmacosorveglianza
3.1 – Convocazione Tavolo MinSalute 08042022
4 – Da MinSalute comunicate Linee Guida
6 – Registro Farmaci Veterinari 2022_Apicoltura
7 – Raccomandazioni per uso registro trattamenti