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Denuncia Alveari entro il 31 dicembre

Immagine flusso informatizzato(Queste procedure saranno oggetto di modificazione in applicazione del Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale)

Obbligati:

-          Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, alveari e che, avendo già registrato il proprio allevamento al Servizio Veterinario competente, ha variato la collocazione o la consistenza dei propri alveari in misura superiore al 10%, in aumento o in diminuzione.

-          Chiunque entra in possesso, a qualsiasi titolo, di alveari e deve effettuare la registrazione del proprio allevamento al Servizio Veterinario competente.

No Obbligati:

Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, alveari e che, avendo già registrato il proprio allevamento al Servizio Veterinario competente, non ha variato la collocazione o la consistenza dei propri alveari in misura superiore al 10%, in aumento o in diminuzione.

A chi rivolgersi:

-          Servizio Veterinario – Area A (Servizio di Sanità Animale), della Azienda Sanitaria Locale (ASL)

-          Associazione di riferimento.

Campania:

  AIACeNa –Associazione Interprovinciale Apicoltori Casertani e Napoletani

Caserta                                               Luigi                      Rec. 389 9828844

Napoli                                                  Luigi                      Rec. 389 9828844

Molise:

APAM – Associazione Produttori Apistici Molisani

Isernia                                 Monia                  Rec. 345 3573341                                              Campobasso                     Emiliano              Rec. 339 4049101

Sanzioni (allo stato):

I trasgressori non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Le sanzioni amministrative non sono state ancora determinate dalle Regioni (Campania e Molise)

 

La normativa nazionale di riferimento è la Legge 24 dicembre 2004, n.313

Disciplina dell’apicoltura

(GU n.306 del 31/12/2004).

Nello specifico l’art.6 (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell’inizio attività), dispone che “….. è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori ……… entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno”. E’ altresì obbligato alla denuncia “Chiunque intraprenda per la prima volta l’attività” sia come apicoltore, che come imprenditore apistico che come apicoltore professionale.

I trasgressori non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Le sanzioni da applicare (Art.10), sempre di natura amministrativa, in caso di inosservanza dell’obbligo di denuncia vengono determinate dalle Regioni competenti. Nella fattispecie non risultano provvedimenti in tal senso emessi dalla Regione Campania e dalla Regione Molise.

La normativa Regione Campania è la Legge Regionale 29 marzo 2014, n.7

Interventi per la protezione e l’incremento dell’apicoltura

(BURC n.18 del 18 aprile 2006)

 

Nello specifico l’art.10, punto 4 dispone “Gli apicoltori, entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l’obbligo di fare denuncia all’ASL competente per territorio specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari posseduti….”.

Tale articolo, però, allo stato, è rimasto inapplicato. Manca il decreto dirigenziale di cui al punto 2, non sono mai stati assegnati i codici univoci di cui al punto 3, non è mai stata approntata la modulistica di cui al punto 4, le AA.SS.LL. non hanno mai provveduto a trasmettere entro il 30 marzo l’elenco delle denunce pervenute come previsto dal punto 5, etc.etc. Infine, per i trasgressori è previsto il diniego di accesso agli incentivi di cui all’art.6 per i quali non c’è copertura finanziaria e non è stata emanata la delibera di Giunta che li avrebbe dovuti attivare.

 

La normativa Regione Molise è la Legge Regionale 24 dicembre 2002, n.42

Norme per l’incremento e lo sviluppo dell’apicoltura

(BURM n.30 del 31 dicembre 2002)

 

Nello specifico l’art.10, punto 2 dispone “I possessori o detentori di alveari hanno l’obbligo di farne denuncia ….”. Anche in questo caso il disposto normativo è rimasto per lo più inapplicato perché non hanno avuto seguito alcuni passaggi amministrativi (vedi assegnazione sigle identificative). Sembrerebbero dunque inapplicabili le sanzioni di cui all’art.15, punto 1, lettera b). Analogo ragionamento fatto per la situazione campana, circa l’esclusione dai benefici previsti dalla Legge regionale, va fatto in Molise. Anche la Giunta Regionale Molisana, infatti, non ha deliberato sulla concessione degli incentivi di cui all’art.5 né tantomeno ha stanziato risorse in tal senso.

 

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