ETICHETTATURA DEL MIELE: E’ OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O DI CONFEZIONAMENTO
Nell’etichettatura degli alimenti confezionati, quindi anche del miele e degli altri prodotti dell’alveare, è stato reintrodotto l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
La nuova norma, Decreto legislativo n.145 del 15 settembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.235 del 7 ottobre 2017, entrerà in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (05 aprile 2018). Sino ad allora sarà possibile immettere sul mercato prodotti etichettati senza l’indicazione obbligatoria e questi potranno essere commercializzati sino ad esaurimento scorte.
La disposizione non si applica al miele d’importazione, prodotto o commercializzato in altro stato membro, in Turchia o in un Paese dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio). Dunque, il miele italiano, così come gli altri prodotti alimentari, continuerà a subire la concorrenza sleale di alcuni brand che hanno la sede legale in Italia ma si fanno confezionare il prodotto all’estero.
L’articolo 4, comma 1 del decreto, prescrive che l’adempimento è assolto indicando la località e l’indirizzo dello stabilimento. L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento (comma 2). Non sono previsti, dunque, altre forme di identificazione, come ad esempio il numero di registrazione rilasciato ai sensi dell’articolo 6 del Reg.UE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Il regime sanzionatorio per le inadempienze, disciplinato dall’art.5, è particolarmente gravoso. Da 2.000 a 15.000 euro per chi omette l’indicazione e da 1.000 a 8.000 per chi non si attiene alle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) 1169/2011. Per quanto riguarda proprio le modalità di presentazione ricordiamo che l’indicazione deve essere apposta in modo indelebile e facilmente visibile ed i caratteri utilizzati devono avere la parte mediana pari o superiore a 1,2 mm (solo in contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della parte mediana dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm).
Ovviamente, per tutto il resto, il quadro normativo resta invariato ed è disciplinato dal Regolamento UE 1169/2011 che è entrato in vigore il 13/12/11, con termine di utilizzo per le etichette non conformi il 14/12/14, salvo per l’obbligo di tabella nutrizionale (che non riguarda il miele), il cui termine ultimo è stato il 14/12/16.